Parlamento.it | Europa.eu | Ministero del Lavoro |


E' più facile spezzare un atomo che un pregiudizio.  Einstein

\\ Ultime notizie  
 
\\ Home Page : Articolo

Stralcio sentenza a tutela del nome Liberalpopolari
Di Admin (del 27/01/2011 @ 08:14:20, in Altro)
Stralcio della sentenza pronunciata dal giudice, Dott.ssa Gabriella Muscolo, della sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Roma, il 23 dicembre 2010 tra:
 
-Ass. Liberal Popolari (Pres. pro tempore Alfio Pulvirenti) RICORRENTE;
 
E
 
- Ass. Popolari Liberali ( partito creato dal Sen. Giovanardi) RESISTENTE;
 
DISPOSITIVO in forza dell’art. 700 c.p.c. sui provvedimenti in via d’urgenza:
 
1-     inibisce alla parte resistente l’uso della denominazione “Popolari Liberali”
2-    ..omissis
3-    ..omissis
 
Motivazioni  (passim):
“ … circa la domanda di provvedimento di urgenza a tutela della denominazione dell’associazione questo tribunale aderisce all’orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui la imminenza del pericolo è intesa in senso relativo e il decorso del tempo e la tolleranza non assumono all’uopo rilevanza se il pregiudizio perduri;”
 
 “che è questione logicamente preliminare dei conflitti la qualificazione della denominazione di una associazione come diritto alla identità personale e quindi diritto dell’Ente, tutelato dall’art. 2 Cost. …(omissis) la applicabilità per analogia delle norme sul nome di cui agli art. 6 e 7 C.C. o di quella sui segni distintivi, ed in specie su denominazione o ragione sociale, ditta o marchio di cui agli artt. 7 s.s. CPC ”;
 
   “a parere di questo tribunale la questione deve essere risolta con un approccio caso per caso, tenuto conto del principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui –il nome della persona fisica o giuridica, equiparandosi a quest’ultima la associazione non riconosciuta, rientra nella previsione generale dell’art. 7 c.c. , che individua nel nome il segno di identificazione del soggetto in quanto tale, indipendentemente della natura del soggetto e quindi dalla eventuale posizione del soggetto in un mercato, ma in virtù del solo “principium identificationis” cosicché “la sigla, quando è l’equivalente del nome dell’individuo o della società, gode della stessa tutela del nome” (così Cass. 28 gennaio 1997 n. 832; sulla);
 
   “che quindi preso atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, il tribunale ritiene che nel caso in esame …(omissis);
 
   “il conflitto tra il marchio “ Liberal Popolari” e la denominazione “Popolari Liberali” su questa premessa il primo conflitto, tra il marchio registrato dalla parte ricorrente e la denominazione della parte resistente, è risolto dall’art. 21 CPI, che limita il diritto di esclusiva d’uso del marchio nel caso di uso da parte dei concorrenti nell’attività economica del proprio nome fatto salvo, per costante orientamento della giurisprudenza, il rispetto della buona fede (Cass. 22 aprile 2003 n. 64, 24; …. (omissis);
 
“che la norma sopra citata …(omissis) in una fattispecie cioè in cui sussiste…(omissis) il rischio di sviamento della clientela, è applicabile in via di analogia legis e a fornitori, alla fattispecie di conflitto tra due di cui segni di cui uno è usato a mero fine identificativo di attività non economica” ;
 
   “il conflitto tra le denominazioni delle due associazioni: che quanto al secondo conflitto….(omissis) la giurisprudenza di merito, nell’interpretazione dell’art. 7 c.c. , ha elaborato invero criteri dirimenti analoghi a quelli applicabili ai conflitti tra segni distintivi….(omissis) , quello della confondibilità tra le denominazioni e il loro preuso, e tale ricostruzione appare ragionevole alla luce delle analogie …(omissis) in ragione della funzione distintiva di entrambi segni (vedi già Trib. Cagliari 17 aprile 1998 e Tribunale di Cagliari 28 Aprile 2000, entrambe in fattispecie relative a denominazioni di partiti politici;…(omissis);
 
          “….(omissis) il parametro è dato dalla attività di riferimento e dal destinatario tipo di tale attività (Trib. Milano 21 aprile 2009)”
 
   “ che nel caso di specie siamo di fronte a due associazioni non riconosciute, di cui la prima, ai sensi della clausola 4 dello statuto ha per scopo statutario di < promuovere il dibattito sulle tematiche politico sociali dell’area moderata e delle riforme istituzionali del sistema politico amministrativo…..; contribuire alla diffusione e approfondimento della cultura e della informazione politica e sociale nel territorio nazionale….; attivarsi a preparare una nuova classe politica amministrativa…; partecipare al rinnovamento sociale, istituzionale e politico della Nazione nella sua unità politica>”;
 
   “che la seconda associazione, ai sensi dell’art.3 dello statuto ….(omissis) ha per scopo
 
   “che dunque da un lato le denominazioni delle due associazioni sono composte da identici termini e , dall’altro gli scopi associativi sono analoghi, concernendo entrambi la promozione del dibattito nella cittadinanza in materia politico economica nel’area moderata, a cui storicamente si iscrive la cultura popolar-liberale, e il cittadino che culturalmente e politicamente si riconosce in tale area”;
 
 “…(omissis) ;
 
   “ che nel caso in esame, la costituzione della associazione Liberal Popolari risale al 10 novembre 1995, come documentato in atti e quella dei Popolai Liberali al biennio 2006/2007, come da ammissione della stessa parte resistente, e l’uso della denominazione di entrambe è stato effettivo, come provato dalla documentazione in atti relativo alle iniziative delle due associazioni”;
 
Per queste motivazioni la Dott.ssa  Muscolo , così ha conclude:
 
   “In conclusione, se il conflitto tra il marchio della parte ricorrente e la denominazione della parte resistente deve essere risolto nel senso che la prima in difetto di prospettazione e prova la malafede della seconda non può vietarle di continuare ad usare la propria denominazione, nel conflitto tra le due denominazioni, idoneo a creare confusione nei terzi, la prima associazione, che vanta la priorità dell’uso, ha diritto di inibire alla seconda l’uso della denominazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 7 comma …(omissis); 
 
                                                                Sentenza depositata in Roma il 23 dicembre 2010
        

Articolo Articolo    Storico News     Stampa Stampa    Invia articolo Invia   Condividi Condividi
 
Nessun commento trovato.


Commenta anche tu.
Digita le due parole qui sotto separate da uno spazio. Se non riesci ad interpretarle, puoi cambiarle cliccando qui
Testo (max 1000 caratteri)
Nome
e-Mail


Disclaimer
L'indirizzo IP del mittente viene registrato, in ogni caso si raccomanda la buona educazione.